Di cosa si tratta - La Regione Abruzzo dal primo gennaio 2021, come disposto dall’art. 19, comma 35, della L.R. 20.01.2021 n. 1, ha ampliato l’ambito dell’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli ibridi, già previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2019. La legge regionale n.1/2021 ha, infatti, esteso l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica, previsto per tre annualità, sino a ricomprendere oltre ai proprietari, anche i locatari dei veicoli e anche i veicoli elettrico-diesel e idrogeno-diesel, oltre a quelli con alimentazione elettrico-benzina e idrogeno-benzinagià previsti dalla predecente normativa.
Possono beneficiare dell’esenzione temporanea, pertanto, i proprietari ed i locatari di autoveicoli immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, che siano residenti nella Regione Abruzzo. Sono esclusi dal beneficio i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma.
Tenendo conto anche delle agevolazioni tributarie già disposte con legge regionale n.1/2019, il quadro delle esenzioni dalla tassa automobilistica per i veicoli ibridi può essere sintetizzato come indicato nella tabella sotto riportata.
Anno di prima immatri-colazione |
Annualità d’imposta e tipologia di ibridi che beneficiano dell’esenzione triennale |
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Elettrico Benzina (proprietari) |
Idrogeno Benzina (proprietari) |
Elettrico -Benzina (locatari) |
Idrogeno-Benzina (locatari) |
Elettrico-Diesel (proprietari e locatari) |
Idrogeno-Diesel (proprietari e locatari) |
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2019 |
2019 2020 2021 |
2019 2020 2021 |
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2020 (*) |
2020 2021 2022 |
2020 2021 2022 |
2021 2022 2023 |
2021 2022 2023 |
2021 2022 2023 |
2021 2022 2023 |
2021 |
2021 2022 2023 |
2021 2022 2023 |
2021 2022 2023 |
2021 2022 2023 |
2021 2022 2023 |
2021 2022 2023 |
(*) Per i veicoli immatricolati nel 2020 di cui all’art. 15 co. 17 della LR 1/2019, il primo anno di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica coincide con il primo periodo tributario fisso successivo all’immatricolazione stessa.
Come chiedere il rimborso - Coloro che avessero comunque pagato la tassa automobilistica pur avendo diritto all'esenzione secondo quanto sopra indicato, possono farne richiesta di rimborso utilizzando il modulo Richiesta di rimborso – Pagamento non dovuto ( scaricabile da http://www.regione.abruzzo.it/content/tassa-automobilistica-quando-chiedere-il-rimborso), debitamente compilato e sottoscritto ed allegando copia di un documento di riconoscimento.
Struttura competente - Per informazioni circa gli aspetti applicativi del tributo è possibile contattare l’Ufficio Tasse Automobilistiche della Regione Abruzzo (DPB006), sito in via Leonardo Da Vinci, 6, L'Aquila, con le modalità di seguito indicate:
- Telefonicamente ai numeri 0862 363765 - 0862 363766 nei giorni:
- martedì dalle h. 9:00 alle h. 10:00 e dalle h. 15:00 alle h. 17:00
- mercoledì dalle h. 9:00 alle h. 12:00
- giovedì dalle h. 9:00 alle h. 10:00 e dalle h. 15:00 alle h. 17:00
- Tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. da utilizzare esclusivamente da un indirizzo pec.
- Tramite accesso allo sportello front-office presente a L’Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 6 (Palazzo Silone) aperto al pubblico nei giorni:
- martedì dalle h. 9:00 alle h. 10:00 e dalle h. 15:00 alle h. 17:00
- mercoledì dalle h. 9:00 alle h. 12:00
- giovedì dalle h. 9:00 alle h. 10:00 e dalle h. 15:00 alle h. 17:00
Per la migliore erogazione del servizio in front-office, si consiglia di fissare un appuntamento telefonando o scrivendo ai recapiti sopra riportati.
Documentazione
L.R. n.1 del 20.01.2021 (pubblicata sul BURAT Speciale n.18 del 25.01.2021)
L.R. n.1 del 29.1.2019 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 19 del 05.02.2019)